L'etichetta
dell'alimento biologico
L'etichetta dei
prodotti alimentari, e non solo, potrebbe essere definita come l'interfaccia
tra produttore di alimenti e consumatore. Attraverso l'etichetta il consumatore
può conoscere le caratteristiche e la "vita" del prodotto che intende consumare.
Etichettare correttamente un prodotto, come si vedrà meglio in seguito,
significa mettere l'acquirente nelle condizioni di operare un acquisto
consapevole.
A qualcuno potrà
interessare che i criteri per una corretta etichettatura sono stabiliti
dall'art. 5 del Regolamento CE 2092/91, che ha introdotto l'Agricoltura
Biologica (modificato dai Regolamenti 2083/92, 1935/95, 330/99 e 1804/99).
Un alimento
biologico, oltre alle altre diciture di Legge previste per tutti i prodotti
alimentari, per Legge deve riportare obbligatoriamente in etichetta i seguenti
elementi:
- da agricoltura
biologica, regime di controllo Cee
(è una dicitura che
indica che il prodotto è stato ottenuto secondo quanto riportato dalla Direttiva
CEE 2.092/91 ed è controllato da appositi Organismi di Controllo)
- controllato da "…(nome
dell'organismo di controllo per esteso) ..." (uno degli
Organismi
di Controllo attualmente riconosciuti in Italia. Il loro numero varia di
continuo e al momento attuale sono una decina circa);
- un codice
alfanumerico dove sono riportati la sigla del Paese di produzione (IT per
l'Italia), la sigla dell'Organismo di Controllo (AIB, per esempio, la sigla
dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), una lettera e un numero
che identificano il produttore e una lettera e un numero che identificano
l'autorizzazione alla stampa dell'etichetta.
Quando
nell'etichetta è presente questo codice alfanumerico, il consumatore, purtroppo,
non è certo che si tratti di un prodotto biologico al 100%. Infatti, la Legge
prevede tre livelli di etichettatura:
- Prodotto alimentare con almeno il 95% degli ingredienti di origine
biologica;
- Prodotto alimentare con almeno il 70% degli ingredienti di origine
biologica;
- Prodotto alimentare ottenuto con ingredienti provenienti da coltivazioni
biologiche "in conversione".
Nel primo caso ci
troviamo di fronte ad un prodotto che può essere considerato biologico al 100%.
La tolleranza del 5% è stata introdotta al fine di tener conto della possibilità
di impiegare nella trasformazione alimentare sostanze che non sono di origine
agricola. Tali sostanze devono essere esclusivamente tra quelle elencate in un
apposito allegato alla Reg. CE 2092/91. Nel caso in cui gli ingredienti siano
per almeno il 95% di origine biologica è possibile fare riferimento a questa
caratteristica nella Denominazione di vendita dell'alimento. Per esempio
è possibile evidenziare nell'etichetta la dicitura "Biscotti da Agricoltura
Biologica".
Nel secondo caso,
in cui almeno il 70% degli ingredienti è di origine biologica, permangono gli
obblighi della situazione precedente, ma non è però consentito fare riferimento
alla tecnica di "Agricoltura Biologica" nella Denominazione di vendita
dell'alimento. Per esempio, con riferimento alla dicitura precedente, non è
possibile evidenziare nell'etichetta "Biscotti da Agricoltura Biologica", ma si
dovrà far riferimento esclusivamente alla dicitura "Biscotti". Il
riferimento all'Agricoltura Biologica è ammesso solo ed esclusivamente nell'Elenco degli
Ingredienti, dove, ingrediente per ingrediente, potrà essere fatto un
riferimento alla provenienza da Agricoltura Biologica. Per questi prodotti,
infine, l'etichetta dovrà riportare la percentuale di materia prima proveniente
da Agricoltura Biologica (per esempio, "75% degli ingredienti di origine
agricola utilizzati è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica").
Nel caso di un
prodotto alimentare ottenuto con ingredienti provenienti da coltivazioni
biologiche "in conversione", oltre ad essere presenti tutti gli elementi di
etichettatura precedenti, è necessario riportare la tipologia della materia
prima utilizzata sia nella Denominazione di vendita dell'alimento (per
esempio "Prodotto in conversione all'Agricoltura Biologica"), sia nell'Elenco
degli Ingredienti (per esempio "frumento in conversione all'Agricoltura
Biologica). Nel caso degli alimenti ottenuti con materie prime provenienti da
aziende agricole "in conversione al biologico", alcune imprese che producono e
vendono al dettaglio prodotti biologici, anche al fine di agevolare le scelte
del nostro "acquirente", prevedono l'utilizzazione di marchi specifici per
alimenti biologici e per alimenti "in conversione".
The Webweavers: Last modified Last modified Wed, 1 Aug 2007 17:08:15 GMT
|